Ammissione alla gara: è sufficiente l'iscrizione alla CCIAA oppure è necessario l'avvio dell'attività , alla data di scadenza per la presentazione delle offerte?
Si deve rilevare in generale che le società a responsabilità limitata acquisiscono la personalità giuridica e, quindi, anche la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, solo con l'iscrizione alla CCIAA e, infatti, ai fini dell'ammissione alla gara, alle imprese è richiesto solamente di essere iscritte alla CCIAA, come si desume dal disposto di cui all'art. 39, comma 1, d.lgs. n. 163-2006; nessuna disposizione legislativa nè regolamentare associa la data di inizio attività (dichiarata alla CCIAA) ad una causa di esclusione dalle gare.
Poichè le cause di esclusione sono tassative e possono derivare solo da esplicite disposizioni legislative o regolamentari (ex art. 46 d.lgs. n. 163-2006), sarebbe illegittima l'esclusione disposta sul presupposto che una società , pur essendo regolarmente iscritta alla CCIAA ancor prima di aver presentato l'offerta, dichiari alla CCIAA di aver iniziato l'attività in epoca successiva alla scadenza dei termine di presentazione delle offerte. Consiglio di Stato, sez. V, 25.03.2016 n. 1241