Impugnazione atti. Non basta il generico richiamo
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1242 del 25 marzo 2016, ha chiarito che l'impugnazione non si estende nei confronti di atti non specificamente indicati in epigrafe.
Nel caso di specie l'appellante si era limitata ad impugnare l'aggiudicazione definitiva della gara non impugnando alcun atto presupposto e immediatamente lesivo della sua posizione giuridica, (come la deliberazione dell'Amministrazione dell'indizione di una nuova gara) e limitandosi a riportare, nell'oggetto della domanda, una mera clausola di stile nonchè, occorrendo, degli atti presupposti e/o procedenti non ancora cogniti, essendone negato l'accesso”.
Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonchè di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificamente indicati in epigrafe (gli atti presupposti), quale appunto la deliberazione di indizione della nuova gara.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perchè solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Nel caso in esame, dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, che parte appellante abbia inteso contestare la decisione di indire la nuova gara con la conseguenza che, mancando l'impugnativa del relativo provvedimento, il ricorso di primo grado non può che dichiararsi inammissibile.
Infatti, nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012).