Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 834 del 29 febbraio scorso ha statuito che la formulazione letterale dell'art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici), impone, invero, di applicare la sanzione dell'esclusione da una gara in caso di violazione dell'art. 38, comma 2, del medesimo codice, che obbliga alla presentazione delle dichiarazioni attestanti l'assenza di condizioni ostative, quand'anche esse siano in concreto inesistenti.
Il Collegio ha altresì chiarito che la dichiarazione di tutte le condanne penali eventualmente riportate costituisce di per sè, infatti, causa di esclusione del concorrente dalla gara ed è impedito all'Amministrazione appaltante di valutarne la gravità.
Inoltre, l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 riguardante anche gli amministratori e direttori tecnici precedenti (o dell'impresa cedente nel caso in cui sia intervenuta un'operazione di cessione di azienda nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando), scaturisce direttamente dalla legge e l'inosservanza di un tale onere documentale comporta la esclusione dalla gara del soggetto concorrente, ancorchè la misura espulsiva non sia stata espressamente contemplata dalla lex specialis di gara” (Cons. Stato, sez. IV, 21.12.2015, n. 5803).
Il collegio ha rilevato infine che l'omessa dichiarazione delle condanne penali riportate non è configurabile come dichiarazione meramente incompleta e, pertanto, non è integrabile successivamente a richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante.
Nelle gare pubbliche le omesse dichiarazioni richieste dall'art. 38 comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non possono, infatti, essere sanate con ricorso al cd. soccorso istruttorio, atteso che esso è volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti, ma non certo a consentire integrazioni o modifiche della domanda di ammissione alla procedura comparativa.