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Offerta Anomala
Normativa e Appalti 14/03/2016

Offerta Anomala

Offerta Anomala: discende dal giudizio complessivo e non da una singola voce.

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3133 dell'11 marzo 2016 ha ribadito che secondo giurisprudenza consolidata, nelle gare d'appalto l'anomalia di un'offerta è il risultato di un giudizio di carattere globale e sintetico sull'attendibilità dell'offerta nel suo complesso, in relazione all'incidenza di tutte le singole voci eventualmente giudicate inattendibili, al fine di valutare se la singola inesattezza di una voce del prezzo offerto incida in modo significativo sulla serietà ed attendibilità dell'offerta complessiva, tenuto anche conto dell'entità della voce stessa nell'economia dell'offerta, non essendo ipotizzabile che possa farsi discendere un giudizio di anomalia da una singola voce (cfr. CdS III 3492/2014).

Pertanto, ad avviso del Collegio, l'anomalia dell'offerta si ricava dall'offerta nel suo complesso e non da una singola voce.

Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che dall'analitico scrutinio delle voci di costo indicate dalla ricorrente e delle relative giustificazioni non emerge in nessuna di tali voci una incongruenza tale da generare ragionevoli dubbi sulla serietà dell'offerta complessiva, tenuto anche conto del margine di utile nonchè dei profitti generati dall'organizzazione del servizio per l'impresa aggiudicataria.

Nè si ravvisa una carenza nell'attività istruttoria, tenuto conto dei profili dell'offerta illustrati nei giustificativi nei quali si è dato dettagliato conto del costo del lavoro, degli sgravi contributivi, del costo dei prodotti, dei criteri per il calcolo del loro consumo, dei costi per i macchinari, per la sicurezza, per le spese generali, delle condizioni di favore che hanno inciso su tutte le voci principali dei prezzi offerti.

Quanto all'obbligo motivazionale gravante sull'Amministrazione, il Collegio spiega che venendo in rilievo un giudizio positivo di congruità (e, dunque, di non anomalia), non è richiesta una motivazione rigorosa ed analitica, essendo sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente, ed incombendo su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell'offerta (v. Cons. St. sez. VI, 14 agosto 2015 n. 3935).

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