Offerta: è possibile procedere alla rettifica od alla correzione di refusi, errori materiali di scrittura o di calcolo? A quali condizioni e con quali limiti?
Offerta: è possibile procedere alla rettifica od alla correzione di refusi, errori materiali di scrittura o di calcolo? A quali condizioni e con quali limiti? Il tema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza, incline a ritenere che le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; id., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196).
Tale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487; id., Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592).
Va, allora, ribadita la legittimità del potere di rettifica di errori materiali o refusi” (su cui, fra le altre, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), da circoscrivere nelle ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale è stata comunque espressa nell'offerta e risulta palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 cod. civ. (cfr. diffusamente sul tema, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, II sez., sentenza 4 maggio 2016 n. 5060, che si sofferma anche sulle differenze fra l'errore ostativo, emendabile, e l'errore-vizio, disciplinato dagli articoli 1427 e ss. cod. civ., che, incidendo sul processo di formazione della volontà negoziale, si colloca al di fuori del potere di rettifica)
LEGGI - Sentenza TAR Milano, 01.08.2016 n. 1554