CdS: negli appalti non sussiste il falso innocuo - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3014 del 7 luglio 2016, ha negato l'applicabilità degli istituti di derivazione penalistica del falso innocuo e del falso inutile nelle procedure ad evidenza pubblica.
Il Collegio ha infatti chiarito che nelle procedure evidenziali il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già di per sè un valore da perseguire perchè consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perchè, al di là dell'elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi già di per sè stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di partecipare.” ( cfr. ex multis CGA 710/2013 Cons.St. V Sez. n. 3397 del 2013).
A ciò si deve aggiungere che l'intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all'elementare principio dell'autoresponsabilità e che devono essere rese con diligenza e veridicità (Consiglio di Stato, sez. V, 01/12/2014, n. 5928).
LEGGI - Sentenza Consiglio di Stato, n.3014 del 07.07.2016