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Danno erariale
Normativa e Appalti 07/07/2016

Danno erariale

Condanna per danno erariale per l'esecutore di un appalto con finanziamenti europei

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 12086, del 13 giugno 2016, hanno precisato che in caso di appalto pubblico, qualora l'amministrazione utilizzi fondi comunitari, la società privata cui sono assegnati i lavori è soggetta al controllo della Corte dei conti e può essere condannata per danno erariale, per mancata o parziale esecuzione degli impegni assunti.

Ciò sulla base del principio che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti ogni soggetto (anche privato) che gestisce denaro pubblico, in ragione del danno e degli scopi perseguiti con l'assegnazione di risorse finanziarie.

Pertanto non occorre la presenza di uno strutturale rapporto di servizio fra privato e pubblico. Quando ci sono di mezzo soldi pubblici, i giudici contabili possono contestare il danno erariale ai dirigenti di una società privata, anche se l'azienda e la PA sono collegate solo da un contratto d'appalto. Ciò perchè un rapporto di servizio sussiste allorchè un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse di quest'ultima e con risorse pubbliche, un'attività o un servizio pubblico in sua vece.

Alla luce del recente orientamento della Cassazione, pertanto, risulta allargato l'ambito del danno erariale che può essere provocato anche da società private, che maneggiano soldi pubblici.

LEGGI - Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.12086 del 13.06.2016

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