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Avvalimento del fatturato
Normativa e Appalti 01/07/2016

Avvalimento del fatturato

Avvalimento del fatturato: valido se emerge il concreto impegno dell'ausiliaria

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2952 del 30 giugno 2016, ha ribadito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l'apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346), ma reputa che, nella fattispecie esaminata, i predetti requisiti risultino integrati.

Il Collegio, ha precisato inoltre che il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l'impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura e che l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev'esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all'istituto dall'art.49 del d.lgs. n.163 del 2006 (allora vigente).

Ad avviso del Collegio, nel caso in esame, l'analisi del contratto di avvalimento prodotto dalla impresa rivela chiaramente la sua conformità al paradigma legale di riferimento e, quindi, la sua efficacia, ai fini del riconoscimento in capo all'impresa stessa dei requisirti di partecipazione relativi al fatturato globale e a quello specifico (per come rispettivamente previsti nel disciplinare di gara).

Infatti, evidenzia il Collegio, dalla lettura combinata del contratto e delle dichiarazioni prodotte dall'impresa ai sensi dell'art.49, comma 2, d.lgs. cit. emerge, infatti, che nel primo risultano puntualmente indicati l'importo annuo dell'appalto, i requisiti oggetto dell'avvalimento (per come previsti dalla lex specialis), la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare all'impresa tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all'assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle seconde sono stati analiticamente riportati i dati relativi al fatturato globale e specifico d'impresa prodotto dalla ausiliaria nel triennio di riferimento (2011-2013), divisi per anno.

LEGGI - Sentenza Consiglio di Stato, n.2952 del 30.06.2016

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